Congedo parentale

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EleuaM
view post Posted on 25/2/2011, 16:59 by: EleuaM




Congedo parentale
(astensione facoltativa)




ASTENSIONE FACOLTATIVA PER LA MADRE

Terminato il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice può riprendere
la
sua normale occupazione. In alcune situazioni risulta necessario il
prolungamento della presenza della madre accanto al bambino. In tali casi
la
legge prevede la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di
astensione
dal lavoro che, in questo caso, è facoltativa.
La Legge consente alla lavoratrice madre di assentarsi dal lavoro per un
periodo di sei mesi, anche frazionabile, nei primi otto anni di vita del
bambino. Se l’unico genitore è la madre, il diritto di astenersi dal lavoro
compete per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci
mesi.
Il periodo di astensione facoltativa, che comprende anche il sabato e la
domenica, non può essere interrotto con assenze ad altro titolo (ad esempio
ferie, cure, malattie). Conseguentemente l’insorgenza di uno stato di
malattia
non comporta alcuna modifica nella durata dell’astensione facoltativa in
atto.
La lavoratrice può rientrare in servizio prima del termine del periodo
richiesto, avendo cura di darne preavviso al dirigente dell’Unità di
appartenenza.
L’astensione facoltativa non esclude la possibilità di fruire nello stesso
anno di permessi retribuiti, quando ne ricorrano le circostanze (ad esempio
permesso per matrimonio, partecipazione a concorsi, lutto di famiglia,
gravi
motivi personali).
Non hanno diritto all’astensione facoltativa le lavoratrici sospese dal
lavoro.



Cosa fare

Per fruire della astensione facoltativa le lavoratrici devono presentare al
Responsabile dell’Unità di appartenenza:



specifica domanda con l’indicazione del periodo di astensione richiesto: la
domanda deve essere presentata con preavviso non inferiore a 15 giorni,
salvi i
casi di oggettiva difficoltà, debitamente comprovati.


Riflessi sul rapporto di lavoro

Il periodo di astensione facoltativa retribuito interamente (i trenta
giorni
iniziali) è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di
servizio e
delle ferie.
Il periodo retribuito in misura ridotta (i cinque mesi al 30 %) incide
sulle
ferie, ma è comunque considerato ai fini dell’anzianità di servizio.



Riflessi economici

Per i periodi di astensione facoltativa, il trattamento economico sarà:

fino al terzo anno di vita del bambino:



retribuzione intera, per i primi trenta giorni, con esclusione dei compensi
per lavoro straordinario e di quelli legati all’effettiva presenza. Tale
periodo potrà essere goduto in via esclusiva dal padre o dalla madre,
oppure
frazionato tra il padre e la madre.
30% della retribuzione per l’intero restante periodo di cinque mesi,
riferito
ad entrambi i genitori;
30% della retribuzione per i periodi eventualmente eccedenti il semestre,
se
il reddito individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e
mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione.


dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino:



30% della retribuzione per qualunque periodo residuo, se il reddito
individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo l’
importo del trattamento minimo di pensione;
assenza di retribuzione.


Gli eventuali periodi fruiti senza diritto a trattamento economico sono
coperti da contribuzione figurativa mediante attribuzione di valore
retributivo
pari al 200% del massimo dell’assegno sociale, salva la facoltà di
integrazione
e riscatto da parte dell’interessato.
Per fare fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione del
diritto di astensione facoltativa, la legge prevede la possibilità di
chiedere
l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. In tal caso
l’anticipazione è
corrisposta insieme alla retribuzione precedente alla data di inizio dell’
astensione. Questa nuova disposizione non è ancora operativa in ambito
INAIL,
in attesa dell’emanazione delle relative norme di attuazione (Decreto del
Ministro della Funzione Pubblica e CCNL).




ASTENSIONE FACOLTATIVA PER IL PADRE

Il padre può fruire del periodo di 6 mesi di astensione facoltativa anche
contemporaneamente alla madre nei primi otto anni di vita del bambino. L’
astensione non deve superare comunque i dieci mesi complessivi.
Il diritto di astenersi dal lavoro compete anche se l’altro genitore non ne
ha
diritto.
Se il padre si astiene dal lavoro per più di tre mesi, il limite di
astensione
complessiva diventa di undici mesi e il limite del padre passa da sei a
sette
mesi.
Se il padre é l’unico genitore, il diritto di astenersi dal lavoro compete
per
un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi.



Cosa fare

Per fruire dell’astensione facoltativa in alternativa alla madre, il padre
lavoratore deve presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:



specifica domanda con l’indicazione del periodo di astensione richiesto, da
presentare con preavviso non inferiore a quindici giorni, salvi i casi di
oggettiva difficoltà.



Riflessi sul rapporto di lavoro

Sono i medesimi della lavoratrice madre.

Riflessi economici

Sono i medesimi della lavoratrice madre.




RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001, artt. 5, 32 e 34
Legge 53/2000, art. 7
Codice Civile, art. 2120
Ciroclare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 2, pagg. 10-13
Circolare INAIL n. 58/2000 punti 3, 6 e 9 lett. c
Circolare INAIL n. 81/1999, punti 5 e 7
Circolare INAIL n. 45/1995, punto 4
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera d




BAMBINI CON HANDICAP

La legge prevede particolari agevolazioni per i genitori di bambini con
handicap valutati come gravi dalle Commissioni mediche per la invalidità
civile, costituite presso le singole aziende sanitarie locali con l’
integrazione di un esperto e di un operatore sociale (art. 4, legge n.
104/1992).
La minorazione é considerata grave quando, in relazione all’età, riduce l’
autonomia personale del bambino tanto da rendere necessario un intervento
assistenziale continuativo, permanente e globale.
A decorrere dal termine del periodo massimo di congedo parentale spettante,
la
legge riconosce al genitore che lo richiede il diritto di fruire,
alternativamente, dei seguenti permessi:



prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale, anche per
periodi non continuativi, esclusi i casi in cui il bambino é ricoverato
presso
istituti specializzati;
due ore di permesso giornaliero retribuito, anche frazionabile con il
limite
minimo di un’ora, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Detto
beneficio può essere goduto anche se il dipendente fruisce della
flessibilità,
ma effettua comunque una prestazione giornaliera pari alla metà dell’orario
di
lavoro previsto. Se il dipendente utilizza il part time, il permesso
retribuito
é limitato ad una sola ora giornaliera.


Dopo che il bambino ha compiuto i tre anni e sempre che non sia ricoverato
a
tempo pieno, i genitori hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
retribuito, da fruire alternativamente anche in maniera continuativa.
Spetta alternativamente ai genitori l’ulteriore diritto ad un periodo di
congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, da fruirsi
entro
sessanta giorni dalla richiesta, qualunque sia l’età del figlio, sempre che
la
gravità dell’handicap sia stata accertata da almeno cinque anni nelle forme
previste dalla legge 104 del 1992.
Detto periodo é coperto da contribuzione figurativa e retribuito con
indennità
INPS corrispondente all’ultima retribuzione, seppure nei limiti di un tetto
massimo.
Infine i genitori di bambini con handicap gravi accertati nelle forme
previste
dalla legge 104 del 1992 hanno diritto di scegliere, nei limiti del
possibile,
la sede di lavoro più vicina alla propria residenza e non possono essere
trasferiti in altra sede senza il loro consenso.

Cosa fare

Il genitore interessato deve presentare al Responsabile dell’Unità di
appartenenza:

specifica domanda;
verbale di visita della Commissione medica della A.S.L. attestante
l’handicap
e la situazione di gravità;
dichiarazione del genitore interessato che, sotto la propria
responsabilità,
attesta che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.


Se il padre lavoratore intende fruire dei permessi in alternativa alla
madre,
deve presentare all’amministrazione anche una specifica dichiarazione di
rinuncia da parte della madre o dichiarazione di impossibilità da parte
della
stessa di utilizzare tale beneficio.



Riflessi sul rapporto di lavoro

Il congedo parentale non è computabile ai fini del superamento del periodo
di
prova.
Il periodo di prolungamento del congedo parentale è computato
nell’anzianità
di servizio ma incide sulle ferie.
Le assenze per permessi orari e giornalieri retribuiti non incidono né
sulle
ferie né sull’anzianità di servizio.
Fermo restando il principio dell’alternatività nella fruizione dei diritti
fra
coniugi, se in famiglia è presente un altro figlio di età inferiore agli
otto
anni, i genitori possono godere contemporaneamente uno del congedo
parentale
ordinario, l’altro dei benefici per i bambini disabili.



Riflessi economici
Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre il termine massimo
previsto, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con
effetti
sulla tredicesima mensilità.
Le assenze per permessi giornalieri di due ore sono retribuite, ma incidono
sulla tredicesima mensilità.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001, artt. 32, 33, 34 e 42
Legge n. 388/2000, art. 80, comma 2
Legge n. 53/2000, art. 4
Legge. n. 104/1992, art. 33
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato punto 2, pagine 16-19
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 8
Circolare INAIL n. 81/1999 punto 5.5, lettera c
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.5, lettera c)
CCNL del 14/2/2001, art. 15
CCNL del 6/7/1995, art.19, 6° comma




MALATTIA DEL BAMBINO

Se il bambino si ammala, i genitori possono far fronte all’emergenza
malattia
con il congedo parentale o con i permessi per malattia del bambino. Il
congedo
parentale che ovviamente può essere fruito anche per malattia e senza
necessità
di alcuna documentazione probatoria, è retribuito al 100% per i primi 30
giorni
ed al 30% per i periodi successivi fino al compimento del terzo anno di
vita
del bambino.
A prescindere dalla circostanza che abbiano fruito dell’intero periodo di
congedo parentale, interamente o parzialmente retribuito, dopo il
compimento
del primo anno di vita del bambino e fino al terzo, i genitori potranno
alternativamente usufruire di permessi per malattia del bambino, retribuiti
al
100% per i primi trenta giorni annui e senza retribuzione per i giorni
successivi.
Inoltre entrambi i genitori hanno alternativamente il diritto di astenersi
dal
lavoro durante le malattie del bambino di età da tre a otto anni, senza
retribuzione, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun
genitore.
La malattia che comporta ricovero in ospedale interrompe eventuali ferie in
corso.
Ciascun genitore ha diritto di astenersi a prescindere dal fatto che
l’altro
genitore ne abbia o meno diritto.



Cosa fare

Il genitore interessato deve presentare al Responsabile dell’Unità di
appartenenza:



specifica domanda corredata da certificato medico rilasciato da un medico
appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che l’altro
genitore non fruisce dello stesso congedo nel medesimo periodo.


Riflessi sul rapporto di lavoro

I periodi di astensione dal lavoro per malattia del bambino, se retribuiti,
sono computati nell’anzianità di servizio, e producono effetti relativi
alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Se non
retribuiti non sono computabili nell’anzianità di servizio e non producono
effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
Fino al terzo anno di vita del bambino, nei periodi di astensione non
retribuiti, è dovuta la contribuzione figurativa.
Successivamente, fino all’ottavo anno di vita del bambino, é dovuta la
copertura contributiva calcolata allo stesso modo del congedo parentale.



Riflessi economici

Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino i permessi per
malattia
del bambino di cui possono usufruire i genitori sono retribuiti al 100% per
i
primi trenta giorni e senza retribuzione per i giorni successivi



RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico n. 151/2001, art. 47
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 2, pagine 13 e 14
Circolare INAIL n. 58/2000, punti 4 e 9 lett. a
Circolare INAIL n. 81/1999, punto 5.7
Circolare INAIL n. 45/1995, punto 4
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera d


 
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